L'Associazione ha sede a Roma, Palazzo Caetani, via delle Botteghe
Oscure 32, o nel diverso luogo che stabilirà il Consiglio Direttivo.
Con delibera dello stesso Consiglio Direttivo possono essere istituiti
uffici o rappresentanze in Italia, in Inghilterra o in altri luoghi.
ART. 3
Fanno parte dell'Associazione:
a) quali soci "fondatori" le persone fisiche o giuridiche,
che hanno stipulato il relativo atto costitutivo nonché coloro
che, con la stessa qualifica vengono accettati dal Consiglio Direttivo
e si obblighino alle erogazioni o altre prestazioni nella misura e
nella forma da essi offerte ed accettate dal Consiglio Direttivo;
b) quali "soci ordinari" le persone fisiche o giuridiche
che ne facciano richiesta e vengono accettate dal Consiglio Direttivo
e che si obblighino a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio
stesso.
Le decisioni del Consiglio in merito all'accettazione dei soci (fondatori
o ordinari) sono insindacabili e non richiedono motivazione.
Gli Enti e le persone giuridiche dovranno, all'atto della loro iscrizione,
designare le persone fisiche che li rappresenteranno a tutti gli effetti
presso l'Associazione e che tali qualifiche conserveranno fino all'eventuale
sostituzione.
La qualità di socio si perde:
a) per indegnità o per comportamenti contrari o non conformi
agli scopi dell'Associazione;
b) per inadempienza agli obblighi statutari anche per quanto concerne
le obbligazioni e/o quote associative.
L'espulsione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo e
contro il provvedimento è ammesso esclusivamente ricorso al Consiglio
dei revisori dei conti - probiviri, le cui determinazioni saranno inoppugnabili.
ART. 4
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Collegio dei revisori dei conti - probiviri.
ART. 5
L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30
aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, relativo all'esercizio
chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e del bilancio preventivo
dell'anno in corso.
L'assemblea può anche essere convocata ogni qualvolta il Consiglio
Direttivo lo ritenga necessario e quando ne facciano richiesta almeno
1/3 dei Consiglieri o 1/10 degli associati.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci iscritti almeno
sei mesi prima della data dell'assemblea stessa e anche a detta data
siano in regola con i pagamenti.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci; non sono peraltro
ammesse più di tre deleghe.
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso inviato per lettera
raccomandata all'indirizzo dei soci, spedita almeno trenta giorni prima
della data di convocazione oppure pubblicato sul bollettino dell'Associazione,
se esistente, oppure, quando il numero dei soci sia superiore a mille
pubblicato sui periodici che siano stati preventivamente stabiliti dall'Assemblea.
L'avviso dovrà indicare la data ed il luogo dell'assemblea in
prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.
Per la validità della costituzione dell'assemblea in prima convocazione
sarà necessaria la presenza della maggioranza dei soci.
L'assemblea in seconda convocazione sarà validamente costituita
qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza,
dal Vice Presidente e, in caso di assenza, dal Vice Presidente e, in
caso di assenza dal "socio fondatore" nominato dalla stessa
Assemblea.
Il presidente dell'Assemblea nominerà un segretario.
Per la validità delle delibere dell'Assemblea sia in prima che
in seconda convocazione, sarà necessaria la maggioranza assoluta
dei votanti.
Per le modifiche del presente statuto e per lo svolgimento dell'associazione
sarà necessario, tanto in prima che in seconda convocazione,
il voto favorevole di almeno due terzi dei soci e della maggioranza
dei soci fondatori.
L'Assemblea delibera:
a) sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso
al 31 dicembre di ogni anno e del bilancio preventivo per l'esercizio
in corso e delle relative relazioni.
I progetti di bilancio e le relazioni predisposte ed approvate dal
Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti-probiviri
devono essere a disposizione dei soci presso la sede dell'Assemblea
almeno 15 giorni della data fissata per l'Assemblea.
b) Sulla nomina delle cariche sociali.
c) Su ogni altro argomento che ad essa sottoporrà il Consiglio
Direttivo.
Le delibere dell'Assemblea saranno prese con voto palese; saranno prese
a voto segreto le delibere relative alle nomine delle cariche sociali
(a meno che non avvengano all'unanimità) nonché negli
altri casi stabiliti di volta in volta dell'assemblea stessa.
ART. 6
Il Consiglio Direttivo è composto di un massimo di 11 (undici)
membri scelti tra i soci e la maggioranza dei quali dovrà appartenere
alla categoria dei "soci fondatori".
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni decorrenti dalla
loro nomina e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per l'amministrazione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione e potrà delegare
parte dei propri poteri ad uno o più dei propri componenti. Non
sono delegabili i poteri relativi all'accettazione ed alla espulsione
dei soci nonché alla redazione dei bilanci e delle relazioni.
Il Consiglio Direttivo potrà anche concedere a terzi procure
speciali per determinati atti o categorie di atti.
Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta l'anno
nonché ogni qualvolta lo convochi il Presidente o il Vice Presidente;
esso dovrà altresì essere convocato ogni qualvolta ne
facciano richiesta sei.dei suoi componenti.
Il Consiglio è convocato con avviso contenente l'ordine del giorno,
inviato per lettera almeno trenta giorni prima della data della convocazione
o, in caso d'urgenza, per telegramma inviato almeno sette giorni prima
di detta data.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza
dal Vice Presidente: in caso di assenza di ambedue dal Consigliere scrutatore
più anziano d'età.
Per la validità delle riunioni del Consiglio sarà necessaria
la presenza della maggioranza dei suoi componenti; esso delibera a maggioranza
dei presenti.
La carica di Consigliere è gratuita; il Consiglio dei revisori
dei conti-probiviri, potrà stabilire tanto rimborsi spesa quanto
emolumenti a Consiglieri investiti di particolari incarichi o deleghe.
ART. 7
Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza e la firma
nei confronti dei terzi. Egli esercita i poteri attribuitigli dal presente
statuto nonché quelli necessari per dare attuazione alle delibere
del Consiglio.
In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni ed i suoi poteri
saranno esercitati dal Vice Presidente, la cui firma, nei confronti
dei terzi, sarà sufficiente a comprovare l'impedimento del Presidente.
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea dei soci
ovvero, quando questa non vi abbia provveduto, dal Consiglio Direttivo
nella persona di un socio appartenente, in proprio o quale designato,
alla categoria dei soci fondatori. Essi restano in carica per un triennio
dalla loro nomina e non rieleggibili.
Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono gratuite salvo i
rimborsi spese e gli speciali emolumenti che fossero stabiliti dal Consiglio
con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti-probiviri
in relazione a specifici incarichi.
ART. 8
Al Collegio dei Revisori dei conti - Probiviri sono demandati il controllo
della gestione economico - amministrativa dell'Associazione nonché
i compiti ad esso demandati dal presente statuto.
Il Collegio è composto di tre membri effettivi e due supplenti
scelti tra i soci. Qualora per qualunque ragione vengano meno uno dei
membri effettivi ad esso subentrerà automaticamente il membro
supplente più anziano d'età.
Il Collegio è nominato dall'assemblea, dura in carica per tre
esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.
La stessa assemblea designerà un membro effettivo quale Presidente
del Collegio.
La carica di revisione di conti - probiviro è gratuita salvi
i rimborsi spese che fossero stabiliti dal Consiglio direttivo con il
parere favorevole del Collegio.
ART. 9
Il Fondo comune dell'Associazione è costituito dai beni immobili
e mobili a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione, nonché
dalle erogazioni e quote associative corrisposte dai soci e dalle somme
a qualsiasi altro titolo erogate all'Associazione.
ART. 10
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede
alla nomina di tre liquidatori nonché in merito alla devoluzione
dei beni residui dalla liquidazione.